Disposizioni anticipate di trattamento - DAT - Comune di San Secondo Parmense (PR)

Il Comune | Modulistica | Disposizioni anticipate di trattamento - DAT - Comune di San Secondo Parmense (PR)

Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT

 

Informazioni sul bio-testamento - Dove e quando: 

Comune di San Secondo Parmense

Ufficio Servizi Demografici

  • Piazza G. Mazzini n. 10
  • Telefono 0521.377312 

Giorni ed Orari di Apertura al pubblico: 

  • Lunedì dalle 08:30 alle 12,30 
  • Martedì dalle 08:30 alle 12:30 
  • Mercoledì dalle 08:30 alle 12:30 
  • Giovedì dalle 08:30 alle 12:30
  • Venerdì dalle 08:30 alle 12:30
  • Sabato dalle 09:30 alle 11:30

 

Informazioni generali:

Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018 è stata pubblicata la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, in vigore dal 31 gennaio 2018, che stabilisce il principio per cui “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.
L’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte può, attraverso le disposizioni anticipate di trattamento, DAT o chiamata anche “testamento biologico”, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche a singoli trattamenti sanitari.
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico notarile, per scrittura privata autenticata dal notaio o per scrittura privata semplice consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del comune di residenza del disponente medesimo, oppure presso le strutture sanitarie.

In attesa di eventuali disposizioni ministeriali, queste sono le indicazioni utili per una prima applicazione della norma:

  • Le DAT sono redatte dalla persona interessata e devono essere consegnate all’Ufficiale dello Stato Civile (che non deve partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima né alla predisposizione di facsimili o ad assistere in alcun modo il disponente nella compilazione: ha il solo compito di riceverle, di registrarle e di conservarle).
  • La consegna all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza deve obbligatoriamente avvenire personalmente da parte della persona interessata (non può essere fatta da un incaricato).
  • Le DAT saranno registrate e conservate dall’Ufficio dello Stato Civile.
  • Le DAT possono essere rese solo da persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere e, con le stesse modalità, possono essere successivamente modificate o revocate.
  • Le DAT, in caso in cui le condizioni fisiche non consentano di rendere la dichiarazione scritta, possono essere rese mediante videoregistrazione o con dispositivi che consentano alla persona di comunicare. In questo caso dovrà essere consegnata una busta contenente, ad esempio, una chiavetta USB o altro supporto di memorizzazione. La consegna dovrà sempre avvenire personalmente e si seguiranno le medesime modalità utilizzate per la consegna delle DAT in forma scritta.
  • La decisione di redigere una DAT è assolutamente libera e volontaria.

In caso di trasferimento della residenza in altro comune, l’Ufficio dello Stato Civile provvederà automaticamente alla conseguente trasmissione delle DAT in deposito.

Eventuali costi: 
L’atto, ai sensi dell’articolo 4 comma 6 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, non sconta nessun tipo di imposta (di registro, di bollo) né tassa o diritto.

Normativa di riferimento:
Legge 22 Dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 Gennaio 2018.

ALLEGATO: 

 

Pubblicato il 
Aggiornato il 
Risultato (4 valutazioni)