ASSEGNO DI MATERNITA’ – ANNO 2010
- la domanda di concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del bambino o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;
- ai sensi dell’art. 74 del D.Leg.vo 26.03.2001 n. 151 hanno diritto all’assegno le donne residentei, cittadini italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno di cui all’art. 9 D.Leg.vo 25.07.98 n. 286 e succ. mod. ed int., che non beneficiano dell’indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopraccitato D.Leg.vo 151/2001;
- in mancanza della donna, hanno diritto, all’assegno i soggetti di cui all’art. 11 – comma 1 – lett. a), b) e c) del DM N. 452/2000;
- l’assegno viene corrisposto nell’importo complessivo di € 1.556,35 (€ 311,27mensili per la durata di cinque mesi) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno 2010 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
- la domanda e la dichiarazione unica, se quest’ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali ;
- il valore dell’indicatore della situazione economica, per le domande relative all’anno 2010, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, in € 32.448,22=;
- il valore dell’indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Leg.vo 31.03.1998 n. 109 e succ. mod. ed int, applicando la formula di cui all’Allegato A al DM 21.12.2000 N. 452.
ASSEGNO AI NUCLEI FAMIGLIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI – ANNO 2010
- la domanda di concessione dell’assegno ai nuclei famigliari con almeno tre figli minori, deve essere presentata dagli aventi diritto e quindi dai cittadini italiani o comunitari, residenti nel comune, per l’anno 2010, a pena di decadenza , entro il 31 gennaio 2011;
- sono equiparati ai figli adottivi i minori adottati ai sensi dell’art. 44 della L. 4.5.1983, n. 184 e succ. mod. ed int., ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
- il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall’art. 65 della L. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo famigliare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese il cui requisito si à verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo famigliare, ovvero dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare, ai sensi del D.Leg.vo 31.03 1998 n. 109 e succ. mod. ed int., e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell’indicatore della situazione economica;
- la domanda e la dichiarazione unica, se quest’ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali ;
- il valore dell’indicatore della situazione economica, per le domande relative all’anno 2009 è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, in € 23.362,70 =;
- il valore dell’indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Leg.vo 31.03.1998 n. 109 e succ. mod. ed int, applicando la formula di cui all’Allegato A al DM 21.12.2000 N. 452.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali 0521 - 377318-377317
LA RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Marina Baccaro